Procedure Giustizia Sportiva
RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva)
PREANNUNCIO
- sempre obbligatorio, da trasmettere anche alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara;
- da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) - Euro 78,00 LND ed Euro 52,00 S.G.S.;
- entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara;
- a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 C.G.S.) all’indirizzo :*
- giustiziasportiva@pec.crcalabria.it (per i Campionati Regionali dilettantistici e giovanili organizzati dal C.R.CALABRIA);
*catanzaro@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di CATANZARO);
*cosenza@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di COSENZA);
*crotone@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di CROTONE);
*reggiocalabria@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di REGGIO CAL.);
*vibovalentia@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di VIBO VAL.);
*gioiatauro@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di GIOIA TAURO);
*locri@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di LOCRI);
*rossano@pec.crcalabria.it (per i Campionati Provinciali e giovanili di competenza della Delegazione di ROSSANO);
RICORSO
- deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara;
- a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 C.G.S.) (*)
- da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara
- deve contenere l’oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia (data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo).
Per i procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) C.G.S. nelle gare di play off e play out ed i procedimenti sulla regolarità del campo di gioco, si faccia riferimento all’art.67 C.G.S., comma 5.
***IMPORTANTE***
I termini per proporre reclamo si intendono ridotti nelle ultime quattro giornate di gara e nelle gare play off e play out, come da comunicati ufficiali pubblicati direttamente dalla FIGC.
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RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva)
PREANNUNCIO
- sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.;
- da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.;
- entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.;
- a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo giustiziasportiva@pec.crcalabria.it (art. 53 C.G.S.);
RECLAMO
- da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.;
- a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 .C.G.S.);
- da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.
- deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata
Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti:
- gli atti devono essere richiesti nel preannuncio
- il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti
- la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio
Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza (data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria della Corte/Comitato).
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NB: Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo.
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Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, si fa riferimento ai relativi Comunicati nonché all’allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - CU N° 50/A della FIGC inerente l' "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 2021/2022”.